(massima n. 2)
Nel giudizio di impugnazione del decreto emesso dal tribunale in sede di revisione della sentenza di divorzio (art. 9, L. 1 dicembre 1970, n. 898) il giudice di appello, al fine di verificare se ed in quale momento si siano verificati, dopo detta sentenza, mutamenti delle condizioni economiche degli ex coniugi tali da giustificare la revisione (in aumento o in diminuzione, fino alla eventuale eliminazione) dell'assegno di divorzio, deve prendere in considerazione tutti gli elementi atti ad incidere, in positivo o in negativo, sulla situazione patrimoniale e reddituale delle parti, ancorché sopravvenuti nel corso del giudizio, fino alla data della decisione sui reclami, dovendosi a tale effetto valutare non soltanto i redditi «reali», ma anche i beni e le risorse capaci di produrre un reddito «figurativo», in funzione del loro eventuale realizzo in denaro.