(massima n. 2)
Il decreto con il quale la Corte di appello provvede, su reclamo delle parti, alla revisione dell'assegno di divorzio, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. solo per violazione di legge. Di conseguenza, nel caso in cui venga denunciato il vizio di motivazione, la censura è ammissibile solo quando il vizio del procedimento impugnato di traduca nella mancanza della motivazione stessa, e cioè quando si verifica una radicale carenza della medesima con la conseguente nullità del provvedimento per difetto di un requisito di forma indispensabile ai sensi dell'art. 737 c.p.c., ovvero quando essa si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rilevare la ratio decidendi del provvedimento impugnato (motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque obiettivamente incomprensibili (motivazione perplessa), e sempre che tali vizi emergano dal provvedimento in sé, senza alcuna possibilità di verifica della sufficienza e razionalità della motivazione in relazione alle risultanze probatorie.