(massima n. 1)
L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio va effettuato verificando l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente a consentirgli il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, mentre la liquidazione in concreto dell'assegno, ove sia riconosciuto tale diritto per non essere il coniuge richiedente in grado di mantenere con i propri mezzi detto tenore di vita, va compiuto in concreto tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. Ne consegue che la domanda di soppressione dell'assegno, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987) in relazione alla sopravvenienza di giustificati motivi che si alleghi essere costituiti dal sopravvenire di maggiori redditi per il destinatario dell'assegno implica una reiterata valutazione comparativa della situazione delle parti, tenendo conto dei redditi di ciascuna di esse, allo scopo di assicurare, con il minore sacrificio possibile per l'obbligato, il mantenimento, per il titolare dell'assegno, del tenore di vita che l'art. 5 della legge stessa ha inteso, quanto meno in via tendenziale, garantire.