(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 9 della L. 898/70, nel consentire la revisione delle condizioni del divorzio relative (tra l'altro) ai rapporti economici per sopravvenienza di “giustificati motivi”, può essere legittimamente applicata anche all'ipotesi in cui l'assegno divorzile sia stato originariamente negato ovvero non abbia costituito oggetto di richiesta al momento del divorzio, senza che assuma, all'uopo, rilievo la circostanza del decorso di un lungo periodo di tempo tra la sentenza di divorzio e la sopravvenuta richiesta, stante la imprescrittibilità e la irrinunciabilità del diritto all'assegno. L'apprezzamento della rilevanza dei fatti sopravvenuti (onde inferirne l'esistenza dei “giustificati motivi” richiesti dalla norma) va, anche in tal caso, compiuto con riguardo alla natura ed alla funzione dell'assegno divorzile — rivolto ad assicurare, in ogni tempo, la disponibilità di quanto necessario al godimento di un tenore di vita adeguato alla pregressa posizione economico-sociale dell'ex coniuge sulla base di una valutazione comparativa della rispettiva situazione delle parti ed in proporzione alle sostanze dell'obbligato —, così che “fatti sopravvenuti” potranno legittimamente dirsi i mutamenti delle condizioni patrimoniali di uno o di entrambi i coniugi, attesane la potenziale idoneità a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l'equilibrio economico accertato al momento della pronuncia di divorzio.