(massima n. 1)
La revisione delle disposizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio concernenti gli assegni di divorzio e di mantenimento dei figli, regolate dall'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, presuppone la sopravvenienza di giustificati motivi, sicché deriva dallo stesso sistema la necessitą di verificare, sino al momento della decisione del giudice di merito, anche in sede di reclamo, se tali motivi siano o meno sopravvenuti, estendendo l'ambito di valutazione ai nuovi elementi di fatto, attinenti alla domanda introduttiva del procedimento.