(massima n. 1)
La pronunzia sulla revisione dell'assegno di divorzio è emessa rebus sic stantibus, in quanto essa non stabilisce definitivamente sul diritto fatto valere, ma statuisce su un diritto che è correlato a situazioni di fatto suscettibili di variazione nel tempo e che, pertanto, può essere sempre, nuovamente, fatto valere in relazione a variazioni successive di dette circostanze. Ne consegue che, anche al fine di economia processuale, quando la revisione dell'assegno sia fondata su circostanze connotate dalla loro variabilità nel tempo, il giudice di merito deve tener conto, anche di ufficio, di dette circostanze, quali evidenziantesi non fino al momento della domanda (salvo espressa limitazione in questa contenuta), bensì fino al momento della decisione definitiva del merito.