(massima n. 1)
La garanzia prevista dall'art. 1489 c.c. (cosa gravata da oneri o da diritti di godimento dei terzi) tutela l'acquirente di buona fede per il caso che il diritto acquistato non sia esercitabile interamente per il concorso, a favore di terzi, di un jus re aliena, ma non incide sulla efficacia dell'acquisto; essa, sotto tale aspetto, differisce sia dalla garanzia dovuta per l'evizione totale, sia da quella dovuta per l'evizione parziale, le quali incidono sull'efficacia dell'acquisto, che viene negata in radice nel caso dell'evizione totale, mentre nel secondo caso l'acquisto viene ritenuto valido solo parzialmente. La conoscenza, da parte del compratore, del pericolo dell'evizione, non vale ad escludere l'esercizio della garanzia, ove l'evizione si verifichi dopo la vendita.