(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 5, sesto comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 — come modificato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74 — sulla quantificazione dell'assegno divorzile, imponendo che tutte le condizioni concorrenti alla stessa devono essere valutate anche «in rapporto alla durata del matrimonio», comporta una diversa rilevanza dei due periodi matrimoniali — quello che decorre dalla stipulazione alla separazione e quello successivo alla separazione — sotto il profilo probatorio. Infatti, solo il periodo che arriva alla separazione corrisponde alla effettiva comunione materiale e spirituale dei coniugi e può fungere, quindi, da parametro «presuntivo» di valutazione delle altre menzionate condizioni, laddove il periodo successivo alla separazione, essendo venuta meno detta comunione, assurge a parametro solo ove si dimostri la sua effettiva rilevanza rispetto alle singole condizioni.