(massima n. 1)
L'actio quanti minoris esperita dal compratore di un fondo, per essere lo stesso parzialmente occupato da un terzo sulla base di un contratto di affitto, va ricondotta nell'ambito dell'art. 1489 cod. civ., e non dell'evizione parziale, in quanto questa incide sulla quantitą del diritto trasferito, che, per la parte evitta, non si acquista, mentre la dedotta presenza del terzo restringe soltanto il libero godimento del bene.