(massima n. 2)
Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la specificazione della domanda effettuata dalla parte con l'attribuzione, in appello, di un diverso nomen iuris basato sui medesimi fatti dedotti in primo grado, essendo rimesso al giudice di merito, anche in appello se investito dal gravame, il potere-dovere di qualificazione delle domande delle parti con l'unico limite che resti invariato il bene della vita domandato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado che, in relazione ad un giudizio promosso per l'evizione parziale ai sensi dell'art. 1484 c.c., aveva ritenuto inammissibile — considerandola domanda nuova — la domanda subordinata avanzata ai sensi dell'art. 1489 c.c., senza procedere ad una diversa qualificazione dei fatti esposti dall'appellante).