Cassazione civileSez. IIsentenza n. 2947del 2 agosto 1975
(1 massima)
(massima n. 1)
Nell'ipotesi di vendita di cosa gravata da oneri o da diritti apparenti del terzo, spetta al compratore, che agisca per evizione cosiddetta qualitativa — art. 1489 c.c. — l'onere di provare la propria ignoranza incolpevole.