(massima n. 3)
In tema di assegno di divorzio, il criterio delle “ragioni della decisione”, previsto dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, postula una indagine sulla responsabilità del fallimento del matrimonio in un prospettiva comprendente l'intero periodo di vita coniugale, e quindi in una valutazione che attenga non soltanto alle cause determinative della separazione, ma anche al successivo comportamento dei coniugi che abbia concretamente costituito un impedimento al ripristino della comunione spirituale e materiale e alla ricostituzione del consorzio familiare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza impugnata che, ai fini della determinazione della misura dell'assegno di divorzio, aveva attribuito rilievo alla convivenza more uxorio del coniuge richiedente protrattasi, successivamente alla separazione, per un periodo pari alla durata del matrimonio).