Cassazione civileSez. IIsentenza n. 11867del 8 settembre 2000
(1 massima)
(massima n. 1)
Il venditore non č tenuto a prestare la garanzia per gli oneri e i diritti di godimento dei terzi che gravano la cosa venduta, quando detti oneri e diritti, siano stati menzionati nel contratto o comunque conosciuti dall'acquirente.