(massima n. 1)
Il vincolo di (temporanea) inalienabilitā di immobile di edilizia convenzionata č di carattere apparente, in quanto connaturato al bene, sicché in caso di vendita esso č conoscibile dall'acquirente anche se non dichiarato dal venditore, non trovando in tal caso applicazione l'art. 1489 c.c., che ha riguardo alla diversa ipotesi di cosa venduta gravata da oneri reali o personali non apparenti, e non č invocabile quando ad essere taciuto č un vincolo derivante da norma imperativa. (Nell'enunziare il suindicato principio la S.C. ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente, che lamentava l'erroneitā del rigetto da parte dei giudici di merito della domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto la proprietā superficiaria di appartamento realizzato in regime di edilizia convenzionata, e recante clausola con la quale la promittente venditrice garantiva la libertā dell'immobile da vincoli ed oneri pregiudizievoli).