(massima n. 1)
La presenza di uno stato di fatto idoneo — pur in mancanza di altro titolo formale — a suffragare l'acquisto per usucapione di una servitù attivamente inerente all'immobile compravenduto fa sì che, ove la ipotizzabilità dell'usucapione non debba essere ragionevolmente scartata per ragioni di specie (quale la mancanza del tempo utile all'usucapione, per essere stato il fabbricato costruito da tempo inferiore a quello necessario per usucapire), la garanzia del venditore comprende anche l'esistenza del corrispondente diritto in re aliena. L'azione in garanzia, tanto nel caso dell'art. 1489 c.c., che in quello dell'evizione vera e propria, presuppone non la sola esistenza del diritto del terzo, ma l'esercizio e l'accertamento positivo di esso; di talché non può dirsi prescritto il diritto del compratore che agisca in garanzia verso il suo venditore non appena il terzo lo abbia convenuto in giudizio per sentire affermare il proprio poziore diritto sulla res vendita, non potendosi il diritto prescrivere anteriormente alla sua azionabilità.