(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 218 e 224 cod. strad., sollevata con riferimento al criterio di ragionevolezza contenuto nell’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono — a differenza dell’art. 63 legge 6879/1981 — la possibilità per il giudice di regolamentare l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida in modo tale da non ostacolare il lavoro del condannato, qualora la patente rappresenti un indispensabile requisito per lo svolgimento dell’attività lavorativa, rientrando nel potere discrezionale del legislatore la tutela della pubblica incolumità anche con il sacrificio delle possibilità lavorative del condannato.