(massima n. 1)
Per l'applicabilitā dell'art. 1489 c.c., non č sufficiente rilevare che la cosa compravenduta sia, in conseguenza di oneri o diritti non apparenti, insuscettibile di tutte le possibili forme di utilizzazione che la sua consistenza materiale astrattamente consentirebbe, ma occorre accertare che le limitazioni al libero godimento concernano quelle utilitā che corrispondono alla funzione economico-sociale della cosa stessa secondo l'individuazione fattane, esplicitamente od implicitamente, dalle parti contraenti nel determinare l'oggetto, in senso giuridico ed economico (non giā come dato meramente fisico), del contratto. La motivazione della sentenza che accoglie l'azione quanti minoris, per rilevate limitazioni al godimento della cosa compravenduta, č viziata se non contenga detto accertamento.