(massima n. 1)
In tema di vendita, la garanzia dovuta ai sensi dell'art. 1489 c.c. nel caso in cui la cosa venduta risulti gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi non richiede che l'accertamento dell'onere promani necessariamente da una pronuncia giudiziale resa fra il terzo ed il compratore, potendosi ritenere certa l'esistenza del diritto del terzo (nella specie: diritto di affittanza agraria) qualora tale esistenza sia stata pacificamente ammessa dal venditore.