(massima n. 1)
Se nel contratto definitivo di compravendita il venditore abbia espressamente garantito la destinazione edificatoria del suolo compravenduto, specificando l'indice di edificabilitā, il compratore, appresa l'esistenza di un vincolo urbanistico di inedificabilitā che riduca la cubatura realizzabile sull'area (nella specie, parte dell'area era risultata attraversata da una strada del Piano particolareggiato), puō avvalersi, essendo anche il vincolo non agevolmente riconoscibile per effetto delle asserzioni del venditore, della garanzia prevista dall'art. 1489 c.c., in materia di cosa gravata da oneri non apparenti; non ricorre, infatti, l'ipotesi del vizio redibitorio, che attiene alla materialitā del bene compravenduto ed al suo modo di essere nella realtā materiale, bensė l'ipotesi di onere a favore di terzo gravante sulla res vendita, che consiste in un vincolo giuridico incidente sul godimento del proprietario e sul suo diritto.