(massima n. 3)
Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la specificazione della domanda effettuata dalla parte con l'attribuzione, in appello, di un diverso nomen iuris, basata sui medesimi fatti dedotti in primo grado, essendo rimesso al giudice di merito, anche in appello se investito dal gravame, il potere-dovere di qualificazione della richiesta delle parti con l'unico limite che resti invariato il bene della vita domandato. (Principio espresso in fattispecie di domanda di risoluzione di contratto preliminare di compravendita, ricollegata dall'attore in appello anche all'art. 1489 c.c., laddove nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado vi era stato il riferimento, come causa di risoluzione del contratto, al vincolo paesaggistico imposto sul bene compromesso in vendita in epoca anteriore alla stipulazione del preliminare; enunciando tale principio, la S.C. ha ritenuto che, pur non essendo stato espressamente richiamato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'art. 1489 c.c., ben poteva il giudice d'appello ritenere compresa anche la garanzia per oneri reali, senza che operasse il divieto di cui all'art. 345 c.p.c.)