(massima n. 1)
In tema di successione mortis causa la delazione ereditaria ed il possesso dei beni ereditari da parte del chiamato, pur non risultando sufficienti ai fini dell'acquisto della qualitą di erede, in quanto la prima ne costituisce soltanto il presupposto, mentre il secondo non presuppone di per sé la volontą di accettare l'ereditą, rappresentano tuttavia circostanze valutabili, unitamente alla mancata redazione dell'inventario, ai fini dell'accertamento di un'eventuale accettazione ex lege di cui sono elementi costitutivi, appunto, l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario (nella fattispecie, la S.C., in base all'enunciato principio, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di una commissione tributaria regionale, la quale aveva accertato in alcuni soggetti la qualitą di eredi, come tali legittimamente destinatari di un avviso di accertamento di redditi non dichiarati dal de cuius).