(massima n. 1)
Il provvedimento emesso dal giudice monocratico, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., per regolare l'attuazione delle misure cautelari č impugnabile mediante reclamo al collegio anche relativamente alla pronuncia sulle spese. Contro tale provvedimento, invece, č inammissibile il ricorso per cassazione, essendo esso privo del carattere della decisorietā e, quindi, non idoneo al giudicato.