(massima n. 1)
Qualora l'esecutato denunci con opposizione ex art. 617 c.p.c. la nullitą della notificazione dell'atto di pignoramento, la proposizione di tale opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la detta notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullitą, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c.