(massima n. 1)
In caso di tamponamento di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale non si applica la presunzione de facto di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall’art. 149, comma 1, cod. strada, né la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., gravando sul conducente del veicolo tamponante l’onere di provare tale anomalia. (Nella specie, relativa alla presenza, sulla pubblica via, di una trattrice agricola, la corte territoriale, confermata dalla S.C., ha escluso il carattere anomalo dell’ostacolo poiché il mezzo, sebbene munito di rimorchio privo di dispositivi di illuminazione, era agevolmente avvistabile dal conducente del veicolo tamponante).