(massima n. 1)
Il promittente venditore di una cosa altrui č obbligato a procurare nel termine fissato l'acquisto della proprietā della cosa medesima al promittente compratore anche quando questo era a conoscenza dell'altruitā della cosa ed č, pertanto, inadempiente se non si sia posto nella condizione di stipulare il contratto traslativo con effetti reali entro la data prevista acquistando la cosa o procurando la partecipazione al contratto del proprietario del bene perché vi manifesti il suo consenso a favore del promissario.