(massima n. 1)
Il diritto di chiedere la risoluzione del contratto non č precluso all'acquirente consapevole dell'alienitā (o parziale alienitā) della cosa al momento della conclusione del contratto, essendo tale diritto riconducibile alla mancata attuazione dell'effetto traslativo, cioč all'inadempimento di una delle obbligazioni principali ed essenziali del venditore, ovvero quella di far acquistare al compratore la proprietā della cosa o il diritto, cosė come prescrive l'art. 1476, n. 2 c.c. Tuttavia, il diritto dell'acquirente consapevole dell'altruitā della cosa venduta alla risoluzione ed al risarcimento del danno č subordinato all'avvenuto decorso di un termine (fissato dal contratto o dal giudice) entro il quale il venditore deve procurarsi la titolaritā del bene venduto.