(massima n. 1)
L'art. 1477 comma terzo c.c., applicabile anche alla vendita di autoveicoli impone al venditore l'obbligo di consegnare al compratore insieme con la cosa venduta non solo il libretto di circolazione ed il foglio complementare ma altresì la dichiarazione di vendita autenticata la quale, ove non siano trascritti i trapassi intermedi, deve provenire dal soggetto che risulti proprietario dell'automezzo in base all'intestazione del P.R.A., in modo che il compratore sia in grado di provvedere al formale trasferimento a proprio nome ed abbia cosa (pur non essendo necessaria la trascrizione per la validità del trasferimento) la possibilità di godimento e di scambio del veicolo. L'inadempimento di tale obbligo, lesivo di un aspetto importante del diritto di proprietà, può comportare la risoluzione del contratto in danno al venditore.