(massima n. 1)
Poiché la carta di circolazione relativa ad un autobus, a norma del C.d.S., viene revocata nel caso che esso venga trasferito e può essere rilasciata all'acquirente soltanto previa dimostrazione del possesso di determinati requisiti e condizioni, l'obbligo del venditore di consegnare al compratore i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta dev'essere messo in relazione con detta particolare disciplina amministrativa. Il venditore non può essere, pertanto, chiamato a rispondere verso il compratore della mancata consegna della carta di circolazione, tenuto conto che questa deve essere rilasciata al compratore previa verifica dei requisiti di legge. Ne consegue che la clausola contrattuale che ponga a carico del venditore l'obbligo di consegnare la carta è nulla per impossibilità giuridica dell'oggetto, mentre le parti possono pattuire che sul venditore gravino le spese per il suo rilascio.