(massima n. 1)
In materia di risarcimento di danno alla privacy, qualora la relativa lesione derivi dal comportamento posto in essere dalla polizia municipale nello svolgimento delle proprie attività di accertamento, contestazione o notificazione delle infrazioni del codice della strada, sussiste la legittimazione passiva del Comune rispetto alla domanda di risarcimento dei danni, atteso che l’art. 11, terzo comma, cod. strada — che demanda al Ministero dell’interno i servizi di polizia stradale, con la sola salvezza delle attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati — attiene alla direzione e predisposizione di tali servizi, nonché al loro coordinamento, ma non alla delimitazione delle competenze della polizia municipale, la quale è regolata dagli artt. 3, 4, primo comma, n. 3, e 5 della legge 3 luglio 1986, n. 6, con riferimento all’intero territorio dell’ente di appartenenza.