(massima n. 1)
Nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna; ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia stata disconosciuta, la parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all'esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure, alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale è peraltro ammesso il riferimento alle bolle), non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla.