(massima n. 1)
Ove sorga tra le parti una controversia circa la validitā e l'efficacia d'un contratto di compravendita, per cui sia stato dalle parti convenuto di affidare ad un terzo la determinazione del prezzo, secondo la previsione dell'art. 1473 c.c., č onere della parte che v'abbia interesse provocare la nomina del terzo ovvero formulare la domanda di determinazione del prezzo prima che la causa sia rimessa all'udienza di discussione.