(massima n. 1)
In caso di fallimento del soggetto proprietario di aree inquinate, il Comune ha diritto all'ammissione allo stato passivo per le somme corrispondenti ai costi di ripristino ambientale, atteso che per le fattispecie sostanziali (per le quali si ha riguardo cioè ai profili dell'integrazione dell'inquinamento, del suo accertamento e del procedimento di accertamento dei costi), ove perfezionatesi anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (cd. Codice dell'ambiente), deve ritenersi la perdurante vigenza del D.M. n. 471 del 1999, il quale, dando attuazione all'art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997 (cd. Decreto Ronchi), in essere al tempo del sorgere del dovere di recupero ambientale del bene, consente all'ente territoriale, in ipotesi di sito inquinato oggetto di procedura esecutiva immobiliare o di procedure concorsuali, di insinuarsi al passivo fallimentare per una somma corrispondente all'onere di bonifica, preventivamente determinato in via amministrativa in base ad apposita stima. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE VERONA, 5 luglio 2012).