(massima n. 1)
Le procedure operative e amministrative da attivare, a carico del "responsabile dell'inquinamento", al verificarsi di un evento potenzialmente contaminante, sono previste all'art. 242, D.Lgs. n. 152/2006, il quale prevede, per quanto di interesse ai fini della lite: a) l'effettuazione, nelle zone interessate (una volta poste in essere le immediate e necessarie misure di prevenzione) di una "indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento", finalizzata alla verifica del livello delle "concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)" (comma 2); b) l'attuazione - per l'eventualità di mancato superamento della ridetta soglia - di interventi di ripristino della zona contaminata, con successiva comunicazione, strumentale ai necessari controlli e verifiche dell'autorità di settore; c) l'attivazione - in caso di superamento della soglia - della procedura di attuazione di un piano di caratterizzazione, alla cui formulazione il responsabile dell'inquinamento è onerato, con successiva attivazione, da parte della Regione, di apposita procedura conferenziale preordinata alla sua autorizzazione (comma 3); d) la successiva attivazione, sulla base delle risultanze della caratterizzazione, della procedura di analisi del rischio sito-specifica "per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)", sulla scorta di appositi parametri tabellari, destinata a refluire in apposita "analisi dei rischi", destinata alla approvazione in sede conferenziale, con eventuale prescrizione di programma di monitoraggio, in caso di accertamento del mancato superamento della soglia di rischio (commi 4 e 5); e) l'effettuazione - per l'alternativa eventualità di superamento della soglia di rischio - di interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, di ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito (comma 7). Dal dato normativo emerge con chiarezza la distinzione tra CSC e CSR: le prime strumentali a riconoscere, nell'area sottoposta a verifica, l'esistenza di sostanze inquinanti in una soglia tale da giustificare la predisposizione di un piano di caratterizzazione; le seconde preordinate alla verifica della sussistenza di un livello di rischio tale da giustificare l'attuazione di interventi di bonifica e di messa in sicurezza.