(massima n. 1)
Il principio della sopravvenienza trova applicazione soltanto nei casi e nei limiti previsti espressamente nel c.c., tra i quali rientra, a norma dell'art. 1467, l'eccessiva onerosità della prestazione, che, nei contratti sinallagmatici, legittima la parte onerata a chiedere la risoluzione e la parte non onerata a cui sia stata opposta l'eccessiva onerosità, a chiedere la riduzione ad equità. Quest'ultima, perciò, non può essere disposta su istanza della parte onerata.