(massima n. 1)
            La  direttiva  del  Consiglio  15  luglio  1975,  75/442/CEE,  relativa  ai  rifiuti,  come  modificata  dal regolamento  (CE)  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  29  settembre  2003,  n.  1882,  e  la  decisione della  Commissione  3  maggio  2000,  2000/532/CE,  che sostituisce la decisione 94/3/CE, che istituisce un elenco di  rifiuti  conformemente all'articolo  1,  lettera  a),  della direttiva  del  Consiglio  75/442/CEE  relativa  ai  rifiuti  e  la decisione  del  Consiglio  94/904/CE,  che  istituisce  un elenco  di  rifiuti  pericolosi  ai  sensi  dell'articolo  1, paragrafo 4, della direttiva del Consiglio 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, non ostano alla commistione, da parte del produttore di rifiuti, di rifiuti riconducibili a codici diversi  dell'elenco  allegato  alla  decisione  2000/532  al momento del loro deposito temporaneo, prima della loro raccolta, nel luogo in cui sono prodotti. Tuttavia, gli Stati membri  sono  tenuti  ad  adottare  misure  che  obbligano  il produttore di rifiuti alla cernita e al deposito separato dei rifiuti  al  momento  del  loro  deposito  temporaneo,  prima della  loro  raccolta,  nel  luogo  in  cui  sono  prodotti, utilizzando  a  tal  fine  i  codici  di  detto  elenco,  qualora ritengano  che  siffatte  misure  siano  necessarie  per raggiungere  gli  obiettivi  fissati  dall'art.  4,  primo  comma, della  direttiva  75/442,  quale  modificata  dal  regolamento n.  1882/2003.  Poiché  la  normativa  nazionale  riprende l'elenco  dei  rifiuti  allegato  alla  decisione  2000/532,  il codice  15  01  06, corrispondente  agli  «imballaggi  in materiali  misti»,  può  essere  utilizzato  per  identificare rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale, tra loro raggruppati.