(massima n. 1)
            L'art.  3,  punto  1,  della  direttiva  94/62,  sugli imballaggi  ed  i  rifiuti  di  imballaggio,  dev'essere interpretata  nel  senso  che i  sacchetti  di  plastica  con manici consegnati, gratuitamente o a titolo oneroso, a un cliente in un negozio costituiscono imballaggi ai sensi della direttiva medesima. Infatti, essendo destinati ad  essere  riempiti  con  le  merci  acquistate  dal  cliente medesimo  ed  essendo  concepiti  in  modo  da  facilitare  il trasporto delle unitā di vendita al fine di evitare la loro manipolazione fisica e i danni connessi al loro trasporto, tali sacchetti  rispondono  ai  due  requisiti  previsti  all'art.  3, punto 1, della direttiva. La loro esclusione dalla nozione di Ģimballaggioģ si porrebbe, da un lato, in contrasto con un'interpretazione  ampia  di  tale  nozione  di  imballaggio  e  sarebbe, dall'altro,  tale  da  limitare  la  realizzazione  degli  obiettivi della direttiva, che č volta a prevenire e a ridurre l'impatto degli  imballaggi  e  dei  rifiuti  di  imballaggio  sull'ambiente degli  Stati  membri  e  dei  paesi  terzi  e  a  garantire,  in  tal modo,  un  elevato  livello  di  protezione  dell'ambiente.