(massima n. 1)
L'art. 3, punto 1, della direttiva 94/62, sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, dev'essere interpretata nel senso che i sacchetti di plastica con manici consegnati, gratuitamente o a titolo oneroso, a un cliente in un negozio costituiscono imballaggi ai sensi della direttiva medesima. Infatti, essendo destinati ad essere riempiti con le merci acquistate dal cliente medesimo ed essendo concepiti in modo da facilitare il trasporto delle unitā di vendita al fine di evitare la loro manipolazione fisica e i danni connessi al loro trasporto, tali sacchetti rispondono ai due requisiti previsti all'art. 3, punto 1, della direttiva. La loro esclusione dalla nozione di Ģimballaggioģ si porrebbe, da un lato, in contrasto con un'interpretazione ampia di tale nozione di imballaggio e sarebbe, dall'altro, tale da limitare la realizzazione degli obiettivi della direttiva, che č volta a prevenire e a ridurre l'impatto degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente degli Stati membri e dei paesi terzi e a garantire, in tal modo, un elevato livello di protezione dell'ambiente.