(massima n. 1)
            La  nozione  di  "riciclaggio" ai  sensi  dell'art.  3, punto  7,  della  direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio deve essere interpretata nel senso che essa non  comprende  il  ritrattamento  di  rifiuti  di imballaggio  contenenti  metallo  quando  questi  sono trasformati in  una  materia  prima secondaria, come il materiale di grado 3B, ma riguarda il ritrattamento di tali rifiuti quando sono utilizzati per la fabbricazione di lingotti, lamiere  o  bobine  di  acciaio.