(massima n. 1)
Il legislatore regionale non può utilizzare la potestà legislativa per paralizzare - nel periodo di vigenza della situazione di emergenza ambientale - gli effetti di provvedimenti di necessità ed urgenza, non impugnati, emanati in attuazione di disposizioni di legge espressive di principi fondamentali. Le previsioni contemplate negli articoli 5 della legge n. 225 del 1992 e 107 del D.Lgs. n. 112 del 1998 - le quali legittimano lo Stato ad adottare specifiche ordinanza di necessità ed urgenza per ovviare a situazioni di emergenza sono espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, che assume una valenza particolarmente pregnante quando sussistano ragioni di urgenza che giustifichino un intervento unitario da parte dello Stato. Detto intervento rinviene altresì, tenuto conto del campo d'intervento della legge regionale impugnata (l.r. Calabria n. 27/2007, con la quale la Regione ha disposto la sospensione temporanea dei lavori relativi al raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro, vanificando gli interventi posti in essere dal Commissario), un ulteriore titolo di legittimazione nella competenza legislativa in materia di tutela dell'ambiente, nel cui ambito si colloca il settore relativo alla gestione dei rifiuti.