(massima n. 1)
            Un'impresa  titolare  di  un'autorizzazione  ministeriale per la costruzione e l'esercizio di un impianto industriale per  la  produzione  di  energia  elettrica  mediante  l'uso  di biomasse può avvalersi delle procedure semplificate ai fini del recupero di altre tipologie di rifiuti previsti dal D.M.  5  febbraio  1998, in  quanto  la  normativa,  sul  presupposto  dell'equiparazione  all'attività  industriale  delle attività  di  recupero  di  rifiuti  non pericolosi individuati  dal citato  decreto,  evita  duplicazioni  di  procedimenti autorizza tori secondo un meccanismo di silenzio-assenso, consentendone l'esercizio, se effettuato  in  conformità alle  prescrizioni  e  condizioni stabilite  dal  predetto  decreto  ministeriale,  a  seguito  di semplice comunicazione di inizio attività.