(massima n. 1)
Un'impresa titolare di un'autorizzazione ministeriale per la costruzione e l'esercizio di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica mediante l'uso di biomasse può avvalersi delle procedure semplificate ai fini del recupero di altre tipologie di rifiuti previsti dal D.M. 5 febbraio 1998, in quanto la normativa, sul presupposto dell'equiparazione all'attività industriale delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi individuati dal citato decreto, evita duplicazioni di procedimenti autorizza tori secondo un meccanismo di silenzio-assenso, consentendone l'esercizio, se effettuato in conformità alle prescrizioni e condizioni stabilite dal predetto decreto ministeriale, a seguito di semplice comunicazione di inizio attività.