(massima n. 1)
            È  impiegabile  quale combustibile  da  rifiuto per  il recupero energetico in inceneritori ed impianti industriali, quali  cementifici  e  centrali termoelettriche  (cd.  C.D.R.) non  soltanto  quello  prodotto  in  regime  di  procedura semplificata, ma altresì quello per il quale si è seguita la procedura  ordinaria,  atteso  che  offre  garanzie  maggiori rispetto  alla  comunicazione  da  parte  dell'interessato.