(massima n. 1)
È impiegabile quale combustibile da rifiuto per il recupero energetico in inceneritori ed impianti industriali, quali cementifici e centrali termoelettriche (cd. C.D.R.) non soltanto quello prodotto in regime di procedura semplificata, ma altresì quello per il quale si è seguita la procedura ordinaria, atteso che offre garanzie maggiori rispetto alla comunicazione da parte dell'interessato.