(massima n. 1)
È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 17, comma 2 L. reg. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, in relazione agli artt. 4 ed 11 della Cost., nella parte in cui pone in capo ai comuni una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato raggiungimento, a livello di Comune, degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. La questione risultava sollevata sulla base di un presupposto interpretativo erroneo, in quanto i principi dettati dal capo primo della L. n. 689 del 1981 operano, ove non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria e pertanto anche per la fattispecie di illecito previsto dalla disposizione censurata, tanto più che il comma 3 dello stesso art. 17 L. reg. n. 24 del 2002, nell'attribuire alle province la competenza all'irrogazione delle sanzioni, espressamente richiama le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.