(massima n. 1)
            È  manifestamente  infondata  la  q.l.c.  dell'art.  17, comma  2  L.  reg.  Piemonte  24  ottobre  2002,  n.  24,  in relazione  agli artt.  4  ed  11 della Cost.,  nella  parte  in cui pone  in  capo  ai  comuni  una  sanzione  amministrativa pecuniaria  per  il  mancato  raggiungimento,  a  livello  di Comune, degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.  La questione  risultava sollevata sulla  base di  un presupposto  interpretativo  erroneo,  in  quanto  i  principi dettati  dal  capo  primo  della  L.  n.  689  del  1981  operano, ove non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per  le  quali  è  prevista  la  sanzione  amministrativa pecuniaria  e  pertanto  anche  per  la  fattispecie  di  illecito previsto  dalla  disposizione  censurata,  tanto  più  che  il comma  3  dello  stesso  art.  17  L.  reg.  n.  24  del  2002, nell'attribuire  alle province  la  competenza  all'irrogazione delle  sanzioni,  espressamente  richiama  le  norme  e  i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.