(massima n. 1)
            È  costituzionalmente  illegittimo  l'art. 3,  comma  1, lett. f), secondo periodo, della L.R. 31 dicembre 2009, n. 36  della  Regione  Puglia,  il  quale  stabilisce  che  "in particolare, la Regione regolamenta gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel  caso  dei  criteri  per  l'assimilazione  dei  rifiuti  speciali agli  urbani". La  competenza  in  tema  di  tutela dell'ambiente,  in  cui  rientra  la  disciplina  dei  rifiuti, appartiene  in  via  esclusiva  allo  Stato,  e non  sono perciò  ammesse  iniziative  delle  Regioni  di regolamentare  nel  proprio  ambito  territoriale  la materia  pur  in  assenza  della  relativa  disciplina statale. Il  legislatore  regionale  non  poteva  dunque disporre  che  l'esercizio  delle  funzioni  pianificatone  della Regione potesse prescindere dalla previa adozione degli indirizzi di carattere generale che la legge statale ritiene invece essenziali. È costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma  4,  della  L.R.  31  dicembre  2009,  n.  36  della Regione Puglia, il  quale stabilisce con  riguardo al  piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti, che, "in sede di  prima  applicazione  delle  nuove  disposizioni,  e  tenuto conto  delle  concessioni  di  costruzione  e  gestione  degli impianti  già  affidate  dal  Commissario  delegato  per l'emergenza  ambientale - Presidente  della  Regione Puglia - sulla base della normativa antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, le Autorità d'Ambito, in deroga alla unicità della gestione, possono prevedere affidamenti limitati  al  servizio  di  raccolta,  trasporto  e igiene  urbana  per  una  durata  non  superiore  al  restante periodo  di  validità  della  durata  delle  concessioni  degli impianti affidate, e comunque per non oltre quindici anni. Alla scadenza di tale periodo di prima applicazione è poi effettuata  la  successiva  gara  assicurandosi  la  gestione unitaria  del  servizio  integrato".  La  disposizione - nell'ammettere  la  deroga  al  principio  della  unicità  della gestione integrata dei rifiuti - si pone in contrasto con l'art. 200, comma primo, lettera a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, secondo cui la gestione dei rifiuti urbani è organizzata, fra l'altro,  sulla  base  del  criterio  del  superamento  della frammentazione  delle  gestioni  attraverso  un  servizio  di gestione integrata dei rifiuti; in tal modo, la disposizione, concernendo  la  disciplina  dei  rifiuti  interviene  nella materia  della  tutela  dell'ambiente,  invade  un  ambito  di competenza  riservato  in  via  esclusiva  al  legislatore statale  in  materia  di  tutela  dell'ambiente.  Va  disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale  degli  artt.  3,  comma  1,  lett.  f),  secondo periodo, e 6, comma 4, della L.R. 31 dicembre 2009, n. 36  della  Regione  Puglia  sollevata  per  contenuto eterogeneo delle norme impugnate e l'assenza dei motivi per i quali ciascuna di esse avrebbe violato il parametro evocato.  Contrariamente  all'assunto  della  resistente,  il ricorrente individua correttamente il parametro costituzionale  invocato  nell'art.  117  Cost.,  comma  2, lettera  s),  quale  norma  che  determina  il  riparto  di competenze fra Stato e Regione e sulla cui base occorre valutare  la  legittimità  delle  norme  impugnate.  È costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 4 della legge Regione  Puglia  n.  36  del  2009  ("Norme  per  l'esercizio delle  competenze  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti  in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152") per  violazione  dell'art.  117,  comma  2,  lettera  s)  della Costituzione. La norma in parola stabilisce, in particolare, con riguardo al piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni,  e  tenuto  conto  delle  concessioni  di costruzione  e  gestione  degli  impianti  già  affidate  dal Commissario  delegato  per  l'emergenza  ambientale (in applicazione  della  normativa  antecedente  all'entrata  in vigore  del  D.Lgs.  n.  152  del  2006)  le  Autorità  d'Ambito possono  prevedere,  in  deroga  all'unicità  della  gestione, affidamenti  limitati  al  servizio  di  raccolta,  trasporto  e igiene  urbana  per  una  durata  non  superiore  al  restante periodo  di  validità  della  durata  delle  concessioni  degli impianti affidate, e comunque per non oltre quindici anni (alla  scadenza  dei  quali  verrà  effettuata  la  successiva gara assicurando, quindi, la gestione unitaria del servizio integrato).  La  deroga  al  principio  della  unicità  della gestione  integrata  dei  rifiuti  risulta  apertamente  in contrasto  con  l'art.  200,  comma  1,  lett.  a)  del  D.Lgs.  n. 152  del  2006  in  forza  del  quale  la  gestione  dei  rifiuti urbani risponde, tra l'altro, al criterio di superamento della frammentazione  delle  gestioni  attraverso  un  servizio  di gestione integrata dei rifiuti, intervenendo nella materia di tutela ambientale ed invadendo un ambito di competenza riservato in via esclusiva al legislatore statale. L'art. 6, c. 4, della L.R. n. 36 del 2009, Puglia, dispone, con riguardo al piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti, che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, e tenuto conto delle concessioni di costruzione e gestione degli  impianti già  affidate  dal  Commissario delegato per l'emergenza  ambientale - Presidente  della  Regione Puglia - sulla base della normativa antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, le Autorità d'Ambito, in deroga alla unicità della gestione, possono prevedere affidamenti  limitati  al  servizio  di  raccolta,  trasporto  e igiene  urbana  per  una  durata  non  superiore  al  restante periodo  di  validità  della  durata  delle  concessioni  degli impianti affidate, e comunque per non oltre quindici anni. Alla scadenza di tale periodo di prima applicazione è poi effettuata  la  successiva  gara  assicurandosi  la  gestione unitaria  del servizio  integrato.  La  suddetta disposizione, infatti,  nell'ammettere  la  deroga  al  principio  della unicità della gestione integrata dei rifiuti, si pone in contrasto con l'art. 200, c. I, lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, secondo cui  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  è  organizzata,  fra  l'altro, sulla  base  del  criterio  del  superamento  della frammentazione  delle  gestioni  attraverso  un  servizio  di gestione integrata dei rifiuti. Poiché anche la disposizione in  esame,  concernendo  la  disciplina  dei  rifiuti  interviene nella  materia  della  tutela  dell'ambiente,  essa  invade  un ambito  di  competenza  riservato  in  via  esclusiva  al legislatore statale.