(massima n. 2)
È illegittimo l'art. 26, comma 2, della L.R 11 luglio 2011, n. 10, Piemonte (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011), che introducendo il comma 5-bis dell'art. 13 della L.R. 24 ottobre 2002, n. 24, Piemonte (Norme per la gestione dei rifiuti), prevede che la giunta regionale possa consentire ai Comuni montani ed ai Comuni ad alta marginalità con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti, una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, atteso che la potestà di concedere deroghe ai Comuni, nel caso in cui non sia realizzabile il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente, e si inserisce, in base all'art. 205, comma 1-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nell'ambito di un'attività di programmazione, che coinvolge anche la Regione, che pertanto non può disciplinare unilateralmente la concessione delle suddette deroghe. È incostituzionale l'art. 26, 2 comma, L.R. 11 luglio 2011, n. 10, Piemonte, nella parte in cui prevede il potere della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, di consentire ai comuni montani ed ai comuni ad alta marginalità con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, secondo criteri e modalità da essa stabiliti.