(massima n. 1)
Č infondata la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 1 L. reg. Calabria 19 febbraio 2016 n. 8, nella parte in cui prevede che, nelle more dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, di cui all'art. 199 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, restino sospesi per la durata di un anno i procedimenti volti al rilascio di autorizzazioni al deposito di rifiuti ed i subprocedimenti di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ad essi connessi, in riferimento all'art. 117, 2° comma, lett. s), Cost. Č dichiarata non fondata la questione di legittimitā costituzionale - sollevata dal T.A.R. Calabria in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 8 del 2016, che prevede la sospensione, per il termine massimo di un anno, dei procedimenti autorizzativi (e dei subprocedimenti) riferiti alla VIA e all'AlA relativi a nuovi impianti di smaltimento o trattamento dei rifiuti, nelle more dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione. La disposizione censurata - che presenta il contenuto tipico di una "misura di salvaguardia", introducendo una misura di carattere eccezionale e temporaneo, coessenziale alla propria natura cautelare - č esercizio del potere attribuito alle Regioni dal codice dell'ambiente (artt. 199 e 200 del D.Lgs. n. 152 del 2006), e si collega alla distribuzione nel territorio degli impianti di trattamento dei rifiuti, nella prospettiva dell'imminente approvazione del nuovo piano, e pertanto nella sospensione non č ravvisabile una deroga in pejus dei termini massimi stabiliti per la durata dei procedimenti autorizzativi. Perseguendo finalitā di cura del territorio in relazione alle esigenze di contrasto all'emergenza dei rifiuti, la norma impugnata risponde ad interessi funzionalmente collegati con la tutela ambientale, essendo la sospensione - dalla durata ragionevole - unicamente finalizzata a mantenere la situazione esistente, impedendo che prima dell'adozione del nuovo piano, necessariamente ispirato a criteri che preservano l'integritā dell'ambiente, siano adottati provvedimenti che possano invece nuocervi. La tutela dell'ambiente cosė perseguita non solo č immune da effetti peggiorativi, ma appare al contrario rafforzata. Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina dei rifiuti attiene alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", riservata, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., alla competenza esclusiva dello Stato; tuttavia, non č possibile identificare una "materia" in senso tecnico qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, investendo e intrecciandosi inestricabilmente con altri interessi e competenze, le quali ben possono essere regionali o concorrenti, spettando alla competenza esclusiva dello Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale, che costituisce un limite per gli interventi normativi delle Regioni e delle Province autonome. La localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, quantunque adottata in conformitā ai criteri tecnici fondamentali stabiliti dagli organi statali, costituisce esercizio, da parte delle Regioni, di una competenza legislativa loro propria, sia pure concorrente con quella statale, attenendo al "governo del territorio".