(massima n. 1)
È ammissibile l'inserimento del modus come elemento accessorio di un negozio atipico di liberalità, atteso che le specifiche disposizioni codicistiche in cui esso è disciplinato, rappresentano applicazioni — e tuttavia fonti normative utilizzabili per la regolamentazione di casi analoghi — che non esauriscono la possibile gamma negoziale in cui può estrinsecarsi l'autonomia privata negli atti di liberalità, attesa l'attitudine del modus a modificare, ampliandolo, il singolo schema negoziale, consentendo la realizzazione di singole e specifiche finalità estranee alla causa (nella specie si è ritenuto che l'obbligo, di costruire un manufatto, imposto ad un comune in un atto unilaterale di consenso del proprietario all'occupazione di un terreno, avesse la natura di disposizione modale piuttosto che di condizione).