(massima n. 1)
Al fine della prova dell'inadempimento che preclude al debitore la facoltą di chiedere, a norma dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto per eccessiva onerositą sopravvenuta, non si richiede la costituzione in mora mediante l'intimazione o la richiesta di adempimento rivolta al debitore per iscritto, essendo invece sufficiente la semplice richiesta di adempimento con qualsiasi mezzo.