(massima n. 1)
Nella vendita con effetto reale in cui sia convenuto il differimento della consegna del bene o del pagamento del prezzo, il venditore non può esperire l'azione di risoluzione per eccessiva onerosità ove tra la data della stipulazione e quella della consegna sia intervenuta una notevole svalutazione monetaria, perché quell'evento, ancorché straordinario ed imprevedibile, non determina un'onerosità eccessiva dell'unica prestazione ancora dovuta dal venditore, che è il trasferimento del possesso o, addirittura, della detenzione della cosa, mentre nessuna rilevanza possono avere l'aumentato valore della cosa stessa, già entrata nel patrimonio dell'acquirente, o il diminuito potere di acquisto del corrispettivo pecuniario ancora dovuto, che rappresenta l'equivalente del trasferimento della proprietà — già avvenuto — e non del conseguenziale possesso.