(massima n. 1)
Non č fondata la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 10, commi 2, 3, e 4, della legge della Regione Basilicata 30 aprile 2014, n. 7, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost., nella parte in cui, modificando gli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 13 del 2005, consente, a determinate condizioni, l'eliminazione mediante abbruciamento dei residui vegetali, inclusi quelli provenienti dall'attuazione dei piani di forestazione e dalla potatura dei complessi boscati. L'art. 182, comma 6-bis, del Codice dell'ambiente ha esplicitamente stabilito che le attivitą di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantitą giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attivitą di gestione dei rifiuti. Peraltro, anche prima del citato intervento legislativo, la giurisprudenza costituzionale e di legittimitą ha riconosciuto che tanto l'art. 185, comma 1, lett. f), del codice dell'ambiente, quanto le corrispondenti disposizioni della direttiva n. 2008/98/CE gią permettevano di annoverare tra le attivitą escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti l'abbruciamento in loco dei residui vegetali, in quanto pratica ordinariamente applicata in agricoltura e nella selvicoltura. Di conseguenza, il legislatore regionale č legittimamente intervenuto in tale ambito, trattandosi di una disciplina che rientra nella materia dell'agricoltura, riconducibile alle competenze di carattere residuale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost.