(massima n. 2)
L'art. 182, comma 4, D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), nell'attuale formulazione, prescrive che la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di incenerimento di rifiuti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico.