(massima n. 2)
            L'art. 182, comma 4, D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), nell'attuale formulazione, prescrive che la realizzazione  e  la  gestione  di  nuovi  impianti  di incenerimento  di  rifiuti  possono  essere  autorizzate  solo se  il  relativo  processo  di  combustione  garantisca  un elevato livello di recupero energetico.