(massima n. 1)
Per effetto dell'emanazione dei D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) - e segnatamente dell'art. 154 che "al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale" riserva allo Stato di fissare, per il tramite di decreti ministeriali, "i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza dell'acqua pubblica" - non č venuto meno il potere di normazione secondaria degli enti locali in relazione alla determinazione dei canoni di acque destinate al Sistema idrico integrato. Difatti, l'uniformitā della tutela, che č lo scopo della normazione secondaria, non implica pedissequa identitā di criteri e canoni su tutto il territorio nazionale, ma paritā di trattamento coeteris paribus in relazione alla disponibilitā e all'uso concreto di tali risorsa nei singoli ambiti territoriali. In tema di canoni di concessione di derivazione delle acque destinate al servizio idrico integrato, l'omogeneitā di disciplina sul territorio nazionale prevista dall'art. 154, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 implica che la normativa secondaria di attuazione ha lo scopo di perseguire un'uniformitā di tutela, intesa non giā come pedissequa identitā di criteri e canoni su tutto il territorio nazionale, ma come paritā di trattamento "coeteris paribus" in relazione alla disponibilitā e all'uso delle risorse idriche nei singoli ambiti territoriali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, reputando legittimi e conformi alla vigente normativa nazionale e regionale i criteri di determinazione della parte variabile della tariffa adottati dalla delibera del Consiglio provinciale di Pisa del 15 dicembre 2011, n. 99). (Rigetta, Trib. Sup. Acque, 4 giugno 2013).